Accesso civico

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Accesso civico".

Riferimenti normativi:
Art. 5 - D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC FOIA

Il D. Lgs. 97/2016 – FOIA (Freedom of Information Act) – ha introdotto sostanziali modifiche all’Art. 5 del D. Lgs. 33/2013 estendo la disciplina dell’Accesso Civico a nuove modalità di richiesta e introducendo nuovi obblighi di pubblicazione.

Le modalità di accesso si suddividono in tre categorie:

Accesso Civico

Accesso Generalizzato

Accesso Documentale

Accesso Civico (accesso civico “semplice”) – art. 5, c.1 D. Lgs. 33/2013

Descrizione: diritto a titolarità diffusa relativo all’accesso a documenti, atti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, detenuti dalla PA.
Presentazione dell’istanza: Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano. Le istanze vanno presentate alternativamente:

All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti

All’ufficio Relazioni con il pubblico

Ad un altro ufficio che l’amministrazione abbia indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  “ Altri contenuti – accesso civico”.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Accesso Civico Generalizzato – art. 5, c.2 D. Lgs. 33/2013

Descrizione: diritto a titolarità diffusa relativo all’accesso a documenti, atti e informazioni che non siano oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, detenuti dalla PA.
Presentazione dell’istanza: Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano. Le istanze vanno presentate alternativamente:

All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti

All’ufficio Relazioni con il pubblico

Ad un altro ufficio che l’amministrazione abbia indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  “ Altri contenuti – accesso civico”.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Accesso Documentale (ex accesso agli atti L. 241/1990)

Descrizione: diritto all’accesso a documenti, atti e informazioni detenuti dalla PA per chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti sugli stessi (diritti soggettivi e interessi legittimi).
Presentazione dell’istanza: La richiesta di accesso deve essere motivata. La richiesta può essere presentata in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano. Le istanze vanno presentate alternativamente:

All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti

All’ufficio Relazioni con il pubblico

Ad un altro ufficio che l’amministrazione abbia indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  “ Altri contenuti – accesso civico”.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Data di creazione: 20/06/2024
Data di ultima modifica: 20/06/2024